Il lavoro stagionale in Trentino e la normativa di riferimento

6+1 risposte alle domande più frequenti sul lavoro stagionale

Le realtà turistiche del Trentino sono sempre alla ricerca di persone da assumere, spesso con contratti di lavoro stagionale. Agenzia del Lavoro supporta gli operatori turistici nella ricerca di personale stagionale, affiancata anche da Trentino Sviluppo nella promozione delle figure ricercate in Italia e all’estero, attraverso specifiche campagne di recruitment. 

Sia sul piano nazionale che provinciale negli ultimi due anni sono state introdotte misure di indennità ed incentivi per sostenere le aziende ed i lavoratori del turismo colpiti dalle chiusure durante l’emergenza Covid. 

La vastità della normativa sul lavoro e i continui aggiornamenti della disciplina rendono spesso ostica la comprensione della materia da parte dei lavoratori. Facciamo quindi chiarezza definendo le regole generali del lavoro stagionale e le caratteristiche che lo differenziano dalle altre forme contrattuali di lavoro a termine.

1. Cos’è il lavoro stagionale e quanto dura?

Per lavoro stagionale si intende l’insieme delle attività lavorative svolte solo in un determinato periodo dell’anno, definite specificatamente dal D.P.R. 1525/1963, dalla Legge 247/2007 (il cosiddetto Protocollo di Welfare) o dai contratti collettivi, nazionali o territoriali.

I contratti di lavoro stagionali sono dei contratti a termine, con una disciplina specifica, meno vincolante rispetto a quella del rapporto a tempo determinato:

  • Possono essere rinnovati o prorogati senza limiti ed in assenza di causali specifiche
  • Non soggiacciono a limiti temporali nei confronti del medesimo lavoratore
  • Non rientrano nel limite massimo di contratti a termine stipulabili dall’azienda
  • Possono essere rinnovati senza periodo di interruzione
  • Il diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori per la medesima azienda può esercitarsi per iscritto entro i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto

Nel settore turistico si considerano aziende di stagione quelle che nel corso dell’anno chiudono al pubblico per un periodo d’inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi. 

Il Contratto collettivo nazionale del turismo ha stabilito inoltre che sono da reputarsi stagionali le attività aperte nei periodi:

  1. In occasione di festività religiose civili, nazionali ed estere
  2. Connessi allo svolgimento di manifestazioni o iniziative promozionali o commerciali
  3. Di intensificazione stagionale e/o ciclica delle attività all’interno di attività aperte tutto l’anno

Il Contratto collettivo territoriale provinciale stipulato in data 7 dicembre 2018 ha stabilito inoltre che, in determinate località a vocazione turistica provinciale, sono considerate stagionali le attività commerciali (es. negozi) volte a gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi di lavoro.

 

2. Posso percepire la disoccupazione con un lavoro stagionale?

I lavoratori stagionali hanno diritto alla NASpI, la disoccupazione ordinaria, qualora abbiano versato almeno 13 settimane di contribuzione INPS negli ultimi 4 anni. 

Come per gli altri contratti è possibile richiedere la disoccupazione in caso di licenziamento o per il mancato rinnovo del contratto. Non è possibile ottenere la NASpI in caso di dimissioni da parte del dipendente.

Per ottenere la NASpI, occorre presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’impiego.

 

3. Ho diritto al reddito di cittadinanza con un lavoro stagionale?

In caso di assunzione con contratto stagionale il reddito di cittadinanza verrà ricalcolato sulla base delle entrate percepite dal lavoratore. La perdita del sussidio si verifica solo nei casi in cui il reddito familiare supera le soglie definite dalla normativa di riferimento.

Il titolare del reddito non può rifiutare l’offerta di lavoro stagionale di durata superiore a tre mesi, con importo retributivo di almeno 858 euro, entro 80 km dalla residenza. 

È importante sapere che il beneficiario di Assegno unico provinciale non può rifiutare l’offerta di lavoro a prescindere dalla coerenza con il suo profilo professionale e dalla durata del rapporto di lavoro.

 

4. Sono minorenne: posso fare la stagione? 

In Italia è possibile lavorare a partire dai 16 anni e solo dopo aver assolto l’obbligo di istruzione, ovvero aver frequentato per almeno 10 anni una scuola e aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale. 

È consentito il lavoro stagionale anche a chi sta ancora studiando, nell’ambito del contratto di apprendistato duale, oppure qualora il rapporto di lavoro sia instaurato in un periodo di sospensione dell’attività scolastica, quindi non sia di ostacolo all’obbligo formativo fino ai 18 anni. 

Esistono delle limitazioni sul tipo di contratto applicabile e sulle mansioni, esempio: ai minori di 18 anni è vietato lavorare dopo le 22:00.

 

5. Posso licenziarmi da un contratto di lavoro stagionale?

Il lavoratore dipendente può recedere dal contratto senza alcun preavviso e necessità di giustificazioni durante il periodo di prova o qualora si verifichino condizioni e fatti gravi che pregiudichino la fiducia tra le parti.

Al di fuori di questi scenari, come per gli altri contratti a tempo determinato dovrà presentare le dimissioni e rispettare il periodo di preavviso.

 

Lavoro stagionale: indicazioni per stranieri e cittadini extracomunitari

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea hanno il diritto di trasferirsi in qualsiasi Paese dell’UE per lavorare.

Le persone residenti all’estero con cittadinanza extracomunitaria necessitano invece di uno specifico permesso di soggiorno per il lavoro stagionale, nell’ambito di quote specifiche stabilite annualmente con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.

La richiesta del documento può avvenire da parte di

  • un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
  • le associazioni di categoria per conto dei loro associati

Una volta ottenuta l’autorizzazione all’ingresso, il lavoratore può recarsi all’autorità consolare italiana nel proprio Paese di provenienza per richiedere il visto di ingresso.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una validità temporale minima di 20 giorni e massima di 9 mesi e in questo arco di tempo è possibile variare il datore di lavoro.

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